Il requisito dei dieci anni di residenza in Italia per poter richiedere l'alloggio popolare Itea è illegittimo. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Trento Giorgio Flaim, che ha accolto il ricorso contro la Provincia di Trento promosso da Asgi, l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, e da un cittadino etiope. I ricorrenti hanno contestato sia l'illogicità di richiedere un requisito di lungo-residenza sul territorio nazionale per una prestazione di carattere provinciale, sia gli effetti discriminatori della norma che portava alla esclusione di molti cittadini stranieri anche se inseriti da tempo nel contesto locale. Il giudice ha accolto il ricorso e ha quindi ordinato di "disapplicare" la legge provinciale e di modificare il regolamento attuativo, eliminando il requisito dei 10 anni di residenza, ritenuto appunto discriminatorio. La Provincia di Trento è stata anche condannata a pagare 50 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della ordinanza.
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